Art. 41
Interruzione dei termini di pagamento
In vigore dal 16 apr 2014
Interruzione dei termini di pagamento
1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento possono essere interrotti dall’ordinatore delegato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per un periodo massimo di sei mesi, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a)
a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell’Unione, vi sono prove evidenti che fanno presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
b)
l’ordinatore delegato deve effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza di informazioni secondo cui le spese contenute in una richiesta di pagamento sarebbero connesse a un’irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
c)
non sono stati forniti uno o più documenti richiesti ai sensi dell’, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono acconsentire a una proroga del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.
2. L’ordinatore delegato limita l’interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, a meno che non sia possibile individuare la parte delle spese in questione. L’ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l’autorità di gestione in merito ai motivi dell’interruzione, chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L’ordinatore delegato pone fine all’interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.
Storico versioni
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