Art. 40
Chiusura del programma
In vigore dal 16 apr 2014
Chiusura del programma
1. Entro il 31 dicembre 2023 gli Stati membri forniscono i seguenti documenti:
a)
le informazioni richieste per gli ultimi conti annuali, ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
una richiesta di pagamento del saldo finale;
c)
la relazione finale di esecuzione del programma nazionale, di cui all’, paragrafo 1.
2. I pagamenti effettuati dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 sono inclusi negli ultimi conti annuali.
3. Una volta ricevuti i documenti di cui al paragrafo 1, la Commissione procede al pagamento del saldo finale, in base al piano di finanziamento in vigore, agli ultimi conti annuali e alla corrispondente decisione di liquidazione.
4. In base alle disponibilità di bilancio, il pagamento del saldo finale è effettuato entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell’esercizio finanziario finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva. Fatto salvo l’, gli importi ancora impegnati dopo il pagamento del saldo sono disimpegnati dalla Commissione entro sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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