Art. 36
Liquidazione del prefinanziamento
In vigore dal 16 apr 2014
Liquidazione del prefinanziamento
1. La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione in conformità all’, al più tardi al momento della chiusura del programma nazionale.
2. La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento annuale è effettuata dalla Commissione in conformità all’.
3. L’importo totale versato a titolo di prefinanziamento è rimborsato alla Commissione se entro 36 mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento iniziale non è stata inoltrata nessuna richiesta di pagamento ai sensi dell’.
4. Gli interessi maturati sul prefinanziamento iniziale sono imputati al programma nazionale in questione e sono detratti dall’importo di spesa pubblica indicato nella richiesta di pagamento finale.
Storico versioni
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