Art. 33 · Norme comuni per i pagamenti

Art. 33

Norme comuni per i pagamenti

In vigore dal 16 apr 2014
Norme comuni per i pagamenti 1.   I pagamenti, da parte della Commissione, del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente in questione. 2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento iniziale, di prefinanziamento annuale, di pagamenti dei saldi annuali e di pagamento del saldo finale. 3.   Si applica l’articolo 90 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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