Art. 31 · Controlli e audit della Commissione

Art. 31

Controlli e audit della Commissione

In vigore dal 16 apr 2014
Controlli e audit della Commissione 1.   La Commissione si basa sulle informazioni disponibili, compresa la procedura di designazione, la richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all’, le relazioni annuali di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell’Unione, al fine di verificare se gli Stati membri abbiano istituito sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e se detti sistemi funzionino in modo efficace nel corso dell’esecuzione dei programmi nazionali. 2.   Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto, fatto salvo un preavviso minimo di dodici giorni lavorativi all’autorità nazionale competente, eccetto in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili doppioni negli audit o nei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell’Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i beneficiari. A detti audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. 3.   L’ambito degli audit o dei controlli può comprendere, in particolare: a) l’accertamento del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo di un programma nazionale o di una sua parte; b) la conformità delle prassi amministrative con le norme dell’Unione; c) l’esistenza dei documenti giustificativi richiesti e la loro rispondenza alle azioni finanziate nell’ambito dei programmi nazionali; d) i termini in cui sono state realizzate e controllate le azioni; e) una valutazione della sana gestione finanziaria delle azioni e/o del programma nazionale. 4.   Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, indipendentemente dal mezzo su cui sono conservati, relativi a progetti e assistenza tecnica o a sistemi di gestione e di controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati. 5.   Su richiesta della Commissione e con il consenso dello Stato membro, gli organismi competenti di detto Stato membro effettuano controlli o indagini supplementari sulle azioni previste dal presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o persone da questa delegate. Al fine di migliorare la qualità dei controlli, la Commissione può, con il consenso degli Stati membri interessati, chiedere l’assistenza delle autorità di tali Stati membri per determinati controlli o indagini. 6.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l’efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e di controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-31