Art. 3 · Principi generali

Art. 3

Principi generali

In vigore dal 16 apr 2014
Principi generali 1.   I regolamenti specifici forniscono sostegno, attraverso i programmi nazionali, le azioni dell’Unione e l’assistenza emergenziale, a complemento dell’intervento nazionale, regionale e locale nel conseguire gli obiettivi dell’Unione e apportare un valore aggiunto per l’Unione. 2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dei regolamenti specifici e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro. 3.   Il sostegno nel quadro dei regolamenti specifici è attuato in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. 4.   In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri, unitamente al servizio europeo per l’azione esterna («SEAE») per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, garantiscono il coordinamento tra il presente regolamento e i regolamenti specifici e con altri pertinenti strumenti, politiche e strategie dell’Unione, compresi quelli nel quadro dell’azione esterna dell’Unione. 5.   La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme con il SEAE, assicurano che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi siano eseguite in sinergia e coerenza con le altre azioni al di fuori dell’Unione sostenute da strumenti dell’Unione. In particolare provvedono affinché le azioni: a) siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione; b) siano calibrate su misure non orientate allo sviluppo; c) servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell’Unione. 6.   La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare in conformità dei principi di economia, efficienza ed efficacia, come disposto dall’ di tale regolamento. 7.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono l’efficacia del sostegno fornito nell’ambito dei regolamenti specifici, anche attraverso il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione. 8.   La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli, con riguardo al presente regolamento e ai regolamenti specifici, mirando a ridurre l’onere amministrativo a carico dei beneficiari, degli Stati membri e della Commissione, tenendo conto del principio di proporzionalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-3