Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «regolamenti specifici»:
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il regolamento n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),
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il regolamento n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),e
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qualunque altro regolamento che prevede l’applicazione del presente regolamento.
b) «programmazione»: l’iter organizzativo, decisionale e di finanziamento in più fasi, finalizzato all’attuazione pluriennale dell’azione congiunta dell’Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi dei regolamenti specifici;
c) «azione»: un progetto o gruppo di progetti selezionati dall’autorità responsabile del programma nazionale interessato o posti sotto la sua responsabilità, che contribuiscono agli obiettivi generali e specifici perseguiti dai regolamenti specifici;
d) «azione dell’Unione»: un’azione transnazionale o un’azione di particolare interesse per l’Unione quale definita nei regolamenti specifici;
e) «progetto»: gli specifici mezzi pratici impiegati dal beneficiario di un contributo dell’Unione per attuare un’azione in tutto o in parte;
f) «assistenza emergenziale»: un progetto o gruppo di progetti per far fronte a una situazione d’emergenza, come definita nei regolamenti specifici;
g) «beneficiario»: il destinatario di un contributo dell’Unione nel quadro di un progetto, che si tratti di organismo pubblico o privato, di organizzazioni internazionali o del comitato internazionale della Croce rossa («CICR»), o della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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