Art. 18
Spese ammissibili
In vigore dal 16 apr 2014
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili possono essere rimborsate secondo le seguenti modalità:
a)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, se del caso unitamente agli ammortamenti;
b)
tabelle standard di costi unitari;
c)
somme forfettarie;
d)
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate se ciascuna di esse copre categorie diverse di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un’azione o per fasi successive di un’azione.
3. Se un progetto è attuato esclusivamente mediante appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a). Se l’appalto pubblico nell’ambito di un progetto è limitato a talune categorie di costi si possono applicare tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti secondo una delle seguenti modalità:
a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
i)
su dati statistici o altre informazioni oggettive;
ii)
su dati storici verificati dei singoli beneficiari; oppure
iii)
sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
b)
conformemente alle norme per l’applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di progetti e beneficiari;
c)
conformemente alle norme per l’applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per tipologie analoghe di progetti e beneficiari.
5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun progetto indica il metodo da applicare per stabilire i costi del progetto e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.
6. Laddove l’esecuzione di un progetto dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:
a)
tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una tipologia analoga di progetto e beneficiario;
b)
tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza l’obbligo per lo Stato membro interessato di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile;
c)
tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di progetto e beneficiario.
7. Nella determinazione dei costi per il personale relativi all’esecuzione di un progetto, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore il costo salariale annuo lordo più recente documentato.
8. Oltre ai metodi stabiliti al paragrafo 4, laddove il contributo a carico del bilancio dell’Unione non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) possono essere fissati caso per caso, in base ad un progetto di bilancio approvato ex ante dall’autorità responsabile.
9. Le spese di ammortamento possono essere considerate spese ammissibili alle seguenti condizioni:
a)
le regole di ammissibilità contenute nel programma nazionale lo consentono;
b)
l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a);
c)
i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno al progetto;
d)
il sostegno a carico del bilancio dell’Unione non ha contribuito all’acquisto dei beni ammortizzati.
10. Fatto salvo l’, ai fini del paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri la cui valuta non è l’euro possono applicare il tasso di conversione dell’euro stabilito alla data di approvazione del progetto o della firma dell’accordo relativo al progetto sulla base del tasso di cambio contabile mensile pubblicato in formato elettronico dalla Commissione. Il tasso di conversione dell’euro non è soggetto a modifiche per la durata del progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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