Art. 17 · Principi generali di ammissibilità

Art. 17

Principi generali di ammissibilità

In vigore dal 16 apr 2014
Principi generali di ammissibilità 1.   L’ammissibilità della spesa è determinata sulla base delle regole nazionali, salvo ove il presente regolamento o i regolamenti specifici prevedano disposizioni specifiche. 2.   Conformemente ai regolamenti specifici, per essere ammissibili le spese devono: a) rientrare nel campo di applicazione dei regolamenti specifici e dei relativi obiettivi; b) essere necessarie per il buon esito delle attività del progetto in questione; c) essere ragionevoli e rispettare i principi di sana gestione finanziaria, in particolare i principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia. 3.   Le spese sono ammissibili al finanziamento ai sensi dei regolamenti specifici se: a) il beneficiario le ha sostenute tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022, e b) l’autorità responsabile designata le ha effettivamente versate tra il 1o gennaio 2014 e il 30 giugno 2023. 4.   In deroga al paragrafo 3, le spese sostenute nel 2014 sono altresì ammissibili se l’autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell’, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano essenzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell’autorità responsabile. 5.   Le spese indicate nelle richieste di pagamento del beneficiario all’autorità responsabile sono giustificate da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno finanziario di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per tali forme di sostegno, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, gli importi indicati nella richiesta di pagamento sono i costi rimborsati al beneficiario dall’autorità responsabile. 6.   Le entrate nette generate direttamente da un progetto nel corso della sua esecuzione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell’approvazione del progetto stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili del progetto al più tardi nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-17