Art. 1 · Oggetto e ambito d’applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito d’applicazione

In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto e ambito d’applicazione Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali per l’attuazione dei regolamenti specifici, con riferimento: a) al finanziamento delle spese; b) al partenariato, alla programmazione, alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione; c) ai sistemi di gestione e di controllo che gli Stati membri devono instaurare; e d) alla liquidazione dei conti.
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