Art. 1
Oggetto e ambito d’applicazione
In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto e ambito d’applicazione
Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali per l’attuazione dei regolamenti specifici, con riferimento:
a)
al finanziamento delle spese;
b)
al partenariato, alla programmazione, alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione;
c)
ai sistemi di gestione e di controllo che gli Stati membri devono instaurare; e
d)
alla liquidazione dei conti.
Storico versioni
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