Art. 6 · Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

Art. 6

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri 1.   Agli Stati membri è assegnato un importo pari a 662 milioni di EUR, così ripartito: a) 30 % in proporzione dell’entità della popolazione totale; b) 10 % in proporzione dell’estensione del territorio nazionale; c) 15 % in proporzione del numero di passeggeri e 10 % delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali; d) 35 % in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d’acquisto per abitante). 2.   Le cifre di riferimento per i dati di cui al paragrafo 1 sono le ultime statistiche fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati trasmessi dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione. La data di riferimento è il 30 giugno 2013. Le assegnazioni per i programmi nazionali calcolate sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 sono stabilite nell’allegato III.
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