Art. 11
Sanzioni
In vigore dal 16 apr 2014
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli , e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione.
2. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
3. Entro l'11 giugno 2015, gli Stati membri comunicano alla Commissione le regole di cui al paragrafo 1 e senza indugio qualsiasi relativa modifica successivamente apportata.
Storico versioni
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