Art. 11 · Sanzioni

Art. 11

Sanzioni

In vigore dal 16 apr 2014
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli , e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. 2.   Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 3.   Entro l'11 giugno 2015, gli Stati membri comunicano alla Commissione le regole di cui al paragrafo 1 e senza indugio qualsiasi relativa modifica successivamente apportata.
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