Art. 5
Dazi addizionali all’importazione intesi a prevenire o a contrastare effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione
In vigore dal 16 apr 2014
Dazi addizionali all’importazione intesi a prevenire o a contrastare effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a determinare i prodotti agricoli trasformati elencati nell’allegato IV soggetti all’aliquota del dazio della tariffa doganale comune all’atto dell’importazione cui si applica un dazio addizionale. Tali atti di esecuzione possono essere adottati solo al fine di evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell’Unione che potrebbero derivare da tali importazioni, e se:
a)
le importazioni avvengono ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall’Unione all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); o
b)
il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»).
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Non si applicano dazi addizionali all’importazione a norma del paragrafo 1 se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o gli effetti di tali dazi addizionali all’importazione appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione della partita considerata.
I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell’Unione.
I prezzi rappresentativi sono determinati a intervalli regolari in base a dati raccolti nell’ambito del sistema di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) 2454/1993 della Commissione (20).
4. Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti quello in cui si riscontrano o si ritengono probabili gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione contenenti le misure necessarie per l’applicazione del presente articolo, segnatamente con riguardo al termine per provare il prezzo all’importazione e alla presentazione di prove documentali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2 o paragrafo 3, per:
a)
fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell’applicazione di dazi addizionali all’importazione;
b)
fissare il livello dei dazi addizionali all’importazione secondo le norme stabilite negli accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione ai sensi del TFUE.
7. La Commissione pubblica i prezzi limite di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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