Art. 44 · Procedura di comitato

Art. 44

Procedura di comitato

In vigore dal 16 apr 2014
Procedura di comitato 1.   Ai fini dell’, dell’, paragrafi 1, 2, 4 e 5, dell’, paragrafo 1, dell’, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 4, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e le merci diverse da ovoalbumina e lattoalbumina, ai fini dell’applicazione dell’, paragrafi 1 e 5, e dell’, paragrafo 1, e, per quanto riguarda le licenze d’importazione e i contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati diversi da ovoalbumina e lattoalbumina e per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione e i certificati di restituzione per le merci non comprese nell’allegato I, di cui all’, paragrafo 3, la Commissione è assistita da un comitato denominato Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Ai fini dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l’ovoalbumina e la lattoalbumina, ai fini dell’applicazione dell’, paragrafi 1 e 5, e dell’, paragrafo 1, e, per quanto riguarda le licenze d’importazione e i contingenti tariffari per ovoalbumina e lattoalbumina, di cui all’, paragrafo 3, la Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Ai fini dell’, paragrafo 2, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo . 4.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.
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