Art. 34
Compensazione diretta negli scambi preferenziali
In vigore dal 16 apr 2014
Compensazione diretta negli scambi preferenziali
1. Quando un accordo internazionale concluso o applicato provvisoriamente dall’Unione a norma del TFUE lo prevede, il dazio applicabile all’importazione di prodotti agricoli può essere sostituito da un importo stabilito in base allo scarto tra i prezzi agricoli praticati nell’Unione e quelli praticati nel paese o nella regione interessati, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito congiuntamente per il paese o la regione in questione.
In tal caso, gli importi da pagare sulle esportazioni nella regione o nel paese interessati sono determinati congiuntamente e sulla stessa base dell’elemento agricolo del dazio all’importazione, alle condizioni stabilite nell’accordo.
2. La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione al fine di:
a)
fissare il dazio applicabile di cui al paragrafo 1 e i relativi importi da pagare sulle esportazioni in paesi o regioni interessati;
b)
garantire che i prodotti agricoli trasformati dichiarati all’esportazione sotto un regime preferenziale non siano di fatto esportati sotto un regime non preferenziale o viceversa.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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