Art. 33 · Altre misure relative alle esportazioni

Art. 33

Altre misure relative alle esportazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Altre misure relative alle esportazioni 1.   Qualora a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano adottate misure relative all’esportazione di un prodotto agricolo compreso nell’allegato III aventi forma di tasse o di oneri, e le esportazioni di merci non comprese nell’allegato I ad elevato contenuto di prodotto agricolo siano verosimilmente di ostacolo al conseguimento dello scopo di tali misure, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ del presente regolamento che dispone normative equivalenti riguardo a tali merci non comprese nell’allegato I, a condizione che tali atti delegati rispettino ogni obbligo derivante da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE. Tali atti delegati sono adottati solo se altre misure disponibili nel regolamento (UE) n. 1308/2013 appaiano insufficienti. Qualora, nei casi di cui al primo comma, lo richiedano ragioni imperative di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all’. Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un’azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un’azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l’azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell’azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato. 2.   La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che fissano le procedure e i criteri tecnici necessari per l’applicazione del paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:510:oj#art-33