Art. 32 · Competenze di esecuzione

Art. 32

Competenze di esecuzione

In vigore dal 16 apr 2014
Competenze di esecuzione 1.   La Commissione, ove necessario, adotta atti di esecuzione riguardanti: a) la presentazione, il formato e il contenuto della domanda del certificato di restituzione; b) il formato, il contenuto e il periodo di validità dei certificati di restituzione; c) la procedura per la presentazione delle domande, nonché la procedura per il rilascio dei certificati di restituzione e per il loro uso; d) le procedure per costituire la cauzione e l’ammontare di quest’ultima; e) il livello di tolleranza di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), tenendo conto della necessità di rispettare i vincoli di bilancio; f) i mezzi di prova che gli obblighi derivanti dai certificati di restituzione sono stati rispettati; g) il trattamento dei certificati di restituzione da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l’assistenza amministrativa specifica tra gli Stati membri; h) la fissazione dell’importo complessivo stanziato per i piccoli esportatori e la soglia individuale di esenzione dalla presentazione dei certificati di restituzione a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma; i) il rilascio di certificati sostitutivi di restituzione e di copie degli stessi. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   In caso di richieste relative a quantitativi che eccedono quelli disponibili fissati sulla base degli impegni derivanti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’, paragrafi 2 e 3, limitare gli importi per i quali possono essere rilasciati certificati di restituzione, respingere gli importi richiesti relativamente ai certificati di restituzione e sospendere la presentazione delle domande.
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