Art. 29
Tassi di restituzioni applicabili
In vigore dal 16 apr 2014
Tassi di restituzioni applicabili
1. Il tasso della restituzione è quello che si applica il giorno in cui la dichiarazione di esportazione delle merci non comprese nell’allegato I è accettata dall’autorità doganale, a meno che una domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione sia in conformità del paragrafo 2.
2. La domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione può essere presentata al momento della presentazione della domanda di certificato di restituzione, il giorno in cui tale certificato è concesso o in qualsiasi momento dopo tale data, ma deve essere presentata prima della fine del periodo di validità del certificato.
3. Il tasso è fissato in anticipo al valore applicabile il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata. I tassi di restituzione, che sono stati fissati anticipatamente si applicano a partire da tale giorno a tutti i tassi di restituzione coperti dal certificato di restituzione.
4. Le restituzioni all’esportazione per merci non comprese nell’allegato I sono concesse in base:
a)
ai tassi di restituzione da applicare in conformità del paragrafo 1 per i prodotti di base incorporati nelle merci non comprese nell’allegato I, se i tassi di restituzione non sono stati fissati in anticipo; o
b)
ai tassi di restituzione, fissati anticipatamente in conformità del paragrafo 3 per i prodotti di base incorporati in tali merci.
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