Art. 27 · Competenze di esecuzione

Art. 27

Competenze di esecuzione

In vigore dal 16 apr 2014
Competenze di esecuzione La Commissione adotta, laddove necessario, atti di esecuzione riguardanti: a) l’applicazione dei tassi di restituzione qualora le caratteristiche delle componenti dei prodotti di cui alla lettera c) del presente articolo e delle merci non comprese nell’allegato I debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo delle restituzioni all’esportazione; b) il calcolo delle restituzioni all’esportazione per: i) i prodotti di base; ii) i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base; iii) i prodotti assimilati ai prodotti di cui al punto i) o ii); c) l’assimilazione ai prodotti di base dei prodotti alla lettera b), punti ii) e iii), elencati ai punti i), ii), iii), v) e vii) dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che non sono elencati nell’allegato III del presente regolamento; d) la determinazione per ogni prodotto di base del quantitativo di riferimento, che serve come base per determinare le restituzioni all’esportazione sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate o su base forfettaria, come specificato nell’allegato II; e) la domanda, il rilascio e la gestione dei certificati di cui all’; f) il trattamento da riservare alla scomparsa di prodotti e alle perdite quantitative durante il processo di produzione e il trattamento dei sottoprodotti; g) le procedure per dichiarare la prova da fornire della composizione delle merci non comprese nell’allegato I esportate necessarie all’attuazione del regime delle restituzioni all’esportazione; h) la prova semplificata da fornire per l’ arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate a seconda della destinazione; i) l’applicazione alle restituzioni all’esportazione per merci non comprese nell’allegato I delle disposizioni orizzontali sulle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli di cui all’articolo 203, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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