Art. 26 · Delega di potere

Art. 26

Delega di potere

In vigore dal 16 apr 2014
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo: a) a norme sulle caratteristiche delle merci non comprese nell’allegato I da esportare e dei prodotti agricoli utilizzati per la loro fabbricazione; b) a norme per la determinazione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti esportati previa trasformazione in merci non comprese nell’allegato I; c) a norme sulla prova da fornire della composizione delle merci non comprese nell’allegato I esportate; d) a norme che richiedono una dichiarazione dell’uso di determinati prodotti agricoli importati; e) a norme sull’assimilazione ai prodotti di base di prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii) dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non elencati nell’allegato III del presente regolamento e sulla determinazione del quantitativo di riferimento di ogni prodotto di base; f) all’applicazione delle regole orizzontali sulle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli di cui all’articolo 202, del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle merci non comprese nell’allegato I.
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