Art. 24
Tassi delle restituzioni all’esportazione
In vigore dal 16 apr 2014
Tassi delle restituzioni all’esportazione
1. Le norme orizzontali valide per le restituzioni all’esportazione dei prodotti agricoli di cui all’articolo 199, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano alle merci non comprese nell’allegato I.
2. Al fine di fissare i tassi delle restituzioni all’esportazione per i prodotti di base si adottano misure conformemente all’articolo 198 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’ del regolamento (UE) n. 1370/2013.
3. Per il calcolo delle restituzioni all’esportazione, si convertono in prodotti di base i prodotti agricoli di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non elencati nell’allegato III del presente regolamento ottenuti da prodotti di base o a essi assimilati o dai prodotti derivati dalla lavorazione di prodotto di base in conformità dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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