Art. 23
Determinazione delle restituzioni all’esportazione
In vigore dal 16 apr 2014
Determinazione delle restituzioni all’esportazione
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’ sono determinate dalle autorità competenti degli Stati membri in base alla composizione delle merci esportate e i tassi di tali restituzioni fissati per ciascuno dei prodotti di base di cui sono composte le merci esportate.
2. Per la determinazione delle restituzioni all’esportazione i prodotti di cui ai punti i), ii), iii), v) e vii), dell’articolo 196, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non elencati nell’allegato III del presente regolamento sono assimilati ai prodotti di base o ai prodotti derivati dalla lavorazione di prodotti di base.
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