Art. 20
Competenze di esecuzione
In vigore dal 16 apr 2014
Competenze di esecuzione
1. La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti:
a)
la definizione, ai sensi dell’, paragrafo 2, della quantità di prodotti agricoli per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo;
b)
il formato e il contenuto delle domande di certificati di perfezionamento attivo;
c)
il formato, il contenuto e il periodo di validità dei certificati di perfezionamento attivo;
d)
i documenti necessari e la procedura per la presentazione delle domande e il rilascio dei certificati di perfezionamento attivo;
e)
la gestione dei certificati di perfezionamento attivo da parte degli Stati membri;
f)
le procedure riguardanti l’assistenza amministrativa tra Stati membri.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. In caso di richieste relative a quantitativi che eccedono i limiti stabiliti a norma del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’, paragrafi 2 o 3, intesi a limitare i quantitativi per i quali possono essere rilasciati certificati di perfezionamento attivo, respingere i quantitativi richiesti relativamente ai certificati di perfezionamento attivo e sospendere la presentazione delle domande per il prodotto interessato.
Storico versioni
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