Art. 18 · Perfezionamento attivo di prodotti agricoli senza esame delle condizioni economiche

Art. 18

Perfezionamento attivo di prodotti agricoli senza esame delle condizioni economiche

In vigore dal 16 apr 2014
Perfezionamento attivo di prodotti agricoli senza esame delle condizioni economiche 1.   In caso di merci non comprese nell’allegato I ottenute da prodotti agricoli elencati all’allegato III del presente regolamento in regime di perfezionamento attivo, le condizioni economiche, di cui all’articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 si considerino rispettate su presentazione di un certificato di perfezionamento attivo per tali prodotti agricoli. 2.   I certificati di perfezionamento attivo devono essere rilasciati per i prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione delle merci non comprese nell’allegato I entro i limiti dei quantitativi determinati dalla Commissione. Tali quantitativi sono determinati su una valutazione comparata, da un lato, dei limiti di bilancio obbligatori per le restituzioni all’esportazione delle merci non comprese nell’allegato I e, dall’altro lato, sul fabbisogno di spesa previsto per le restituzioni all’esportazione per tali merci, e tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: a) volume stimato delle esportazioni di merci non comprese nell’allegato I; b) all’occorrenza, situazione dei relativi prodotti di base sul mercato dell’Unione e su quello mondiale; c) fattori economici e normativi. I quantitativi sono riesaminati regolarmente alla luce dell’evoluzione dei fattori economici e normativi. 3.   Gli Stati membri rilasciano i certificati di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 1 a qualsiasi richiedente stabilito nell’Unione, a prescindere dal suo luogo di stabilimento. I certificati di perfezionamento attivo sono validi in tutta l’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:510:oj#art-18