Art. 16 · Competenze di esecuzione

Art. 16

Competenze di esecuzione

In vigore dal 16 apr 2014
Competenze di esecuzione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) i contingenti tariffari annui, all’occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e il metodo di gestione da applicare; b) le procedure per l’applicazione delle disposizioni specifiche previste dall’accordo o atto giuridico che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare: i) le garanzie circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto; ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i); iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore; iv) la destinazione e l’uso dei prodotti; c) il periodo di validità delle licenze di importazione da presentare in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c); d) le procedure specifiche per costituire la cauzione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), e il suo importo; e) l’impiego delle licenze di importazione da presentare in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), nonché, se del caso, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni in cui sono presentate le domande di importazione e l’autorizzazione è concessa nell’ambito del contingente tariffario; f) i requisiti documentali; g) le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l’uso del documento di cui all’, paragrafo 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2 o 3, per: a) gestire le procedure intese a garantire che i quantitativi disponibili nell’ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare fissando un coefficiente di attribuzione a ciascuna domanda quando i quantitativi disponibili sono raggiunti, respingendo domande pendenti e, all’occorrenza, sospendendo la presentazione delle domande; b) riassegnare i quantitativi non utilizzati del contingente tariffario.
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