Art. 14
Apertura e gestione dei contingenti tariffari
In vigore dal 16 apr 2014
Apertura e gestione dei contingenti tariffari
1. I contingenti tariffari per le importazioni di prodotti agricoli trasformati e di prodotti agricoli di cui all’, secondo comma, per la loro immissione in libera pratica nell’Unione derivanti da accordi internazionali, accordi conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE, sono aperti e gestiti dalla Commissione in conformità degli .
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori e da tenere nel giusto conto il fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell’Unione e la necessità di salvaguardarne l’equilibrio.
3. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti applicando uno dei metodi seguenti o un altro metodo appropriato o una loro combinazione:
a)
un metodo di ripartizione basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);
b)
un metodo di ripartizione dei contingenti in proporzione ai quantitativi richiesti nelle domande («metodo dell’esame simultaneo»);
c)
un metodo di ripartizione basato sui flussi commerciali tradizionali (metodo detto degli operatori «tradizionali/nuovi arrivati»).
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