Art. 11 · Quantitativi effettivamente utilizzati o considerati come utilizzati

Art. 11

Quantitativi effettivamente utilizzati o considerati come utilizzati

In vigore dal 16 apr 2014
Quantitativi effettivamente utilizzati o considerati come utilizzati 1.   Le riduzioni o eliminazioni graduali di elementi agricoli e dazi addizionali su zucchero e farina di cui all’, paragrafo 1, sono determinate sulla base dei seguenti elementi: a) i quantitativi dei prodotti agricoli elencati nell’allegato V che sono stati effettivamente utilizzati o sono considerati come utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati; b) i dazi applicabili ai prodotti agricoli di cui alla lettera a) e utilizzati per il calcolo dell’elemento agricolo ridotto e i dazi addizionali su zucchero e farina nel caso di alcuni accordi commerciali preferenziali. 2.   I prodotti agricoli da considerare utilizzati nella fabbricazione del prodotto agricolo trasformato sono scelti tra i prodotti agricoli effettivamente utilizzati per la fabbricazione del prodotto agricolo trasformato in base alla loro importanza nell’ambito del commercio internazionale e al carattere rappresentativo del livello dei loro prezzi in relazione a tutti gli altri prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto agricolo trasformato. 3.   I quantitativi dei prodotti agricoli di cui all’allegato V ed effettivamente utilizzati sono convertiti in quantitativi equivalenti di specifici prodotti agricoli considerati come utilizzati.
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