Art. 99.tit_1 · Obbligo generale di segnalazione alla BCE in capo alle ANC

Art. 99.tit_1

Obbligo generale di segnalazione alla BCE in capo alle ANC

In vigore dal 16 apr 2014
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-99.tit_1