Art. 98 · Notifica delle ANC alla BCE di progetti di decisioni rilevanti di vigilanza

Art. 98

Notifica delle ANC alla BCE di progetti di decisioni rilevanti di vigilanza

In vigore dal 16 apr 2014
Notifica delle ANC alla BCE di progetti di decisioni rilevanti di vigilanza 1.   Al fine di consentire alla BCE di esercitare una sorveglianza sul funzionamento del sistema, come disposto all’, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull’MVU, le ANC inviano alla BCE progetti di decisioni di vigilanza che soddisfano i criteri fissati nei paragrafi 2 e 3 quanto tali progetti riguardano i soggetti vigilati meno significativi in relazione ai quali la BCE ritiene che, sulla base dei criteri generali definiti dalla BCE concernenti la loro situazione di rischio e l’impatto potenziale sul sistema economico nazionale, tali informazioni debbano esserle notificate. 2.   Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 1, i progetti di decisione sono inviati alla BCE prima di essere indirizzati ai soggetti vigilati meno significativi se la decisione: a) concerne la rimozione di membri dei consigli di amministrazione dei soggetti vigilati meno significativi e la nomina di amministratori speciali; o b) ha un impatto significativo sul soggetto vigilato meno significativo. 3.   Oltre agli obblighi informativi stabiliti ai paragrafi 1 e 2, le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi altro progetto di decisione di vigilanza: a) in relazione alla quale richiedono il parere della BCE; o b) che possa ripercuotersi negativamente sulla reputazione dell’MVU. 4.   Le ANC inviano alla BCE i progetti di decisione che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e che, pertanto, sono considerati progetti di decisioni di vigilanza rilevanti, almeno dieci giorni prima della data prevista per l’adozione della decisione. La BCE esprime il proprio parere sul progetto di decisione entro un termine ragionevole antecedente alla data di prevista adozione della decisione. In caso di urgenza, l’ANC di riferimento fissa un termine ragionevole per l’invio del progetto di decisione che soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 alla BCE.
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