Art. 97 · Notifica da parte delle ANC alla BCE di procedure rilevanti di vigilanza delle ANC

Art. 97

Notifica da parte delle ANC alla BCE di procedure rilevanti di vigilanza delle ANC

In vigore dal 16 apr 2014
Notifica da parte delle ANC alla BCE di procedure rilevanti di vigilanza delle ANC 1.   Al fine di consentire alla BCE di esercitare una sorveglianza sul funzionamento del sistema, come disposto all’, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sull’MVU, le ANC forniscono alla BCE informazioni relative a procedure rilevanti di vigilanza delle ANC concernenti soggetti vigilati meno significativi. La BCE detta criteri generali per determinare quali informazioni sono notificate e relativamente a quali soggetti vigilati meno significativi, in particolare tenendo conto della situazione di rischio e dell’impatto potenziale sul sistema finanziario nazionale dei soggetti interessati. Le informazioni sono fornite dalle ANC anteriormente o, in casi urgenti debitamente giustificati, contemporaneamente all’avvio di una procedura. 2.   Le procedure rilevanti di vigilanza delle ANC di cui al paragrafo 1 consistono: a) nella rimozione dei membri dei consigli di amministrazione dei soggetti vigilati meno significativi e nella nomina di amministratori speciali che assumano la gestione dei soggetti vigilati meno significativi; e b) nelle procedure che hanno un impatto significativo sul soggetto vigilato meno significativo. 3.   In aggiunta agli obblighi informativi fissati dalla BCE in conformità al presente articolo, la BCE può, in qualsiasi momento, richiedere alle ANC informazioni inerenti all’espletamento dei loro compiti in riferimento a soggetti vigilati meno significativi. 4.   Oltre agli obblighi informativi stabiliti dalla BCE in conformità con il presente articolo, le ANC notificano di propria iniziativa alla BCE qualsiasi altra procedura di vigilanza delle ANC che: a) considerano rilevante; ovvero b) possa ripercuotersi negativamente sulla reputazione dell’MVU. 5.   Se la BCE richiede a un’ANC di valutare ulteriormente aspetti specifici di una procedura rilevante di vigilanza dell’ANC, tale richiesta specifica i profili interessati. La BCE e l’ANC assicurano che l’altra parte disponga di tempo sufficiente al fine di consentire che la procedura e l’MVU nel suo complesso funzionino in modo efficiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:468:oj#art-97