Art. 95
Richieste, notifiche o domande da parte dei soggetti vigilati significativi
In vigore dal 16 apr 2014
Richieste, notifiche o domande da parte dei soggetti vigilati significativi
1. Fatte salve le procedure specifiche disciplinate, in particolare, nella parte V, nonché la sua ordinaria interazione con l’ANC di riferimento, un soggetto vigilato significativo indirizza alla BCE tutte le sue richieste, notifiche o domande relative all’esercizio dei compiti conferiti alla BCE.
2. La BCE mette a disposizione dell’ANC di riferimento ciascuna di tali richieste, notifiche o domande e può richiedere all’ANC di predisporre un progetto di decisione in conformità all’.
3. In caso di variazioni sostanziali rispetto all’autorizzazione concessa a seguito della richiesta, della notifica o della domanda iniziale, il soggetto vigilato significativo rivolge una nuova richiesta, notifica o domanda alla BCE in conformità alla procedura di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:468:oj#art-95