Art. 94 · Riesame continuo dell’idoneità dei dirigenti

Art. 94

Riesame continuo dell’idoneità dei dirigenti

In vigore dal 16 apr 2014
Riesame continuo dell’idoneità dei dirigenti 1.   Un soggetto vigilato significativo informa l’ANC di riferimento, senza indebito ritardo, di qualsiasi fatto nuovo che possa influire sulla valutazione iniziale di idoneità o di qualsiasi altro problema che possa incidere sull’idoneità di un dirigente, non appena tali fatti o questioni siano noti al soggetto vigilato o al dirigente interessato. L’ANC di riferimento notifica alla BCE tali fatti o problemi senza indebito ritardo. 2.   La BCE può avviare una nuova valutazione sulla base dei fatti o dei problemi di cui al paragrafo 1 o di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato o di altri problemi che possono incidere sull’idoneità di un dirigente di cui essa viene a conoscenza. La BCE decide quindi circa le azioni appropriate, in conformità al pertinente diritto dell’Unione e nazionale, e ne informa l’ANC di riferimento senza indebito ritardo.
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