Art. 93 · Valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di gestione dei soggetti vigilati significativi

Art. 93

Valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di gestione dei soggetti vigilati significativi

In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di gestione dei soggetti vigilati significativi 1.   Per garantire che gli enti siano dotati di solidi meccanismi di governance e fatte salve le disposizioni del pertinente diritto dell’Unione e nazionale, nonché quelle contenute nella parte V, un soggetto vigilato significativo notifica all’ANC di riferimento qualsiasi modifica dei membri dei propri organi di gestione nella loro funzione di gestione e di supervisione (di seguito i «dirigenti») nel significato di cui all’, paragrafi 1 e 7, e 3, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE, compreso il rinnovo del mandato dei dirigenti. L’ANC di riferimento notifica alla BCE qualsiasi modifica di tal genere senza indebito ritardo, informandola del termine entro il quale deve essere adottata e notificata una decisione in conformità al pertinente diritto nazionale. 2.   Al fine di valutare l’idoneità dei dirigenti dei soggetti vigilati significativi, la BCE è dotata dei poteri di vigilanza di cui godono le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
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