Art. 92
Scambio di informazioni
In vigore dal 16 apr 2014
Scambio di informazioni
Senza indebito ritardo, la BCE e le ANC si scambiano informazioni concernenti soggetti vigilati significativi nel caso in cui sussistano seri indizi del fatto che tali soggetti non offrano più la garanzia di poter adempiere ai propri obblighi verso i creditori e, in particolare, non possano più fornire garanzia per le attività loro affidate dai depositanti o nel caso in cui vi siano seri indizi circa la sussistenza di circostanze che potrebbero condurre alla conclusione che l’ente creditizio interessato non sia in grado di rimborsare i depositi, come previsto dall’, paragrafo 3, punto i) della Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Ciò avviene prima dell’adozione di una decisione conseguente a tale conclusione da parte della BCE e delle ANC.
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