Art. 91 · Progetti di decisione predisposti dalle ANC per l’esame della BCE

Art. 91

Progetti di decisione predisposti dalle ANC per l’esame della BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Progetti di decisione predisposti dalle ANC per l’esame della BCE 1.   In conformità all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 7, lettera b), del regolamento sull’MVU, la BCE può richiedere a un’ANC di predisporre un progetto di decisione riguardante l’esercizio dei compiti di cui all’ del regolamento sull’MVU da sottoporre all’esame della BCE. La richiesta specifica il termine entro il quale il progetto di decisione deve essere inoltrato alla BCE. 2.   Inoltre, un’ANC, di propria iniziativa, può sottoporre all’esame della BCE un progetto di decisione concernente un soggetto vigilato significativo tramite il gruppo di vigilanza congiunto.
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