Art. 90 · Ruolo delle ANC nell’assistenza alla BCE

Art. 90

Ruolo delle ANC nell’assistenza alla BCE

In vigore dal 16 apr 2014
Ruolo delle ANC nell’assistenza alla BCE 1.   Un’ANC assiste la BCE nello svolgimento dei suoi compiti secondo le condizioni dettate dal regolamento sull’MVU e dal presente regolamento e, in particolare, svolge tutte le seguenti attività: a) presenta alla BCE progetti di decisioni relative ai soggetti vigilati significativi insediati nel proprio Stato membro partecipante, in conformità all’; b) assiste la BCE nella predisposizione e attuazione di qualsiasi atto relativo all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull’MVU, compresa l’assistenza nelle attività di verifica e la valutazione giornaliera della situazione dei soggetti vigilati significativi; c) assiste la BCE nell’esecuzione delle sue decisioni, facendo uso, ove necessario, dei poteri di cui al terzo comma dell’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU. 2.   Nell’assistere la BCE, un’ANC segue le istruzioni della BCE in relazione ai soggetti vigilati significativi.
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