Art. 88
Procedure per la notifica di decisioni
In vigore dal 16 apr 2014
Procedure per la notifica di decisioni
1. La BCE notifica alle parti senza indebito ritardo e in conformità all’ le seguenti decisioni:
a)
la decisione della BCE di revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio;
b)
la decisione della BCE in merito all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio.
2. La BCE notifica all’ANC di riferimento, senza indebito ritardo, tutte le seguenti decisioni:
a)
la decisione della BCE su una domanda di autorizzazione quale ente creditizio;
b)
la decisione della BCE di revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio;
c)
la decisione della BCE in merito all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio.
3. L’ANC notifica al richiedente un’autorizzazione le seguenti decisioni:
a)
il progetto di decisione di autorizzazione;
b)
la decisione dell’ANC di rigettare la domanda di autorizzazione, ove il richiedente non soddisfi le condizioni per l’autorizzazione stabilite dal pertinente diritto nazionale;
c)
la decisione della BCE di opporsi al progetto di decisione di autorizzazione di cui alla lettera a);
d)
la decisione di autorizzazione della BCE.
4. L’ANC notifica alla pertinente autorità nazionale di risoluzione delle crisi la decisione della BCE circa la revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio.
5. La BCE notifica all’Autorità bancaria europea (ABE) ogni decisione della BCE di concedere o revocare l’autorizzazione a un ente creditizio nonché ogni decadenza dell’autorizzazione. Nel farlo la BCE specifica le ragioni della decisione di revoca di un’autorizzazione e della decadenza di un’autorizzazione.
Storico versioni
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