Art. 88 · Procedure per la notifica di decisioni

Art. 88

Procedure per la notifica di decisioni

In vigore dal 16 apr 2014
Procedure per la notifica di decisioni 1.   La BCE notifica alle parti senza indebito ritardo e in conformità all’ le seguenti decisioni: a) la decisione della BCE di revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio; b) la decisione della BCE in merito all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio. 2.   La BCE notifica all’ANC di riferimento, senza indebito ritardo, tutte le seguenti decisioni: a) la decisione della BCE su una domanda di autorizzazione quale ente creditizio; b) la decisione della BCE di revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio; c) la decisione della BCE in merito all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio. 3.   L’ANC notifica al richiedente un’autorizzazione le seguenti decisioni: a) il progetto di decisione di autorizzazione; b) la decisione dell’ANC di rigettare la domanda di autorizzazione, ove il richiedente non soddisfi le condizioni per l’autorizzazione stabilite dal pertinente diritto nazionale; c) la decisione della BCE di opporsi al progetto di decisione di autorizzazione di cui alla lettera a); d) la decisione di autorizzazione della BCE. 4.   L’ANC notifica alla pertinente autorità nazionale di risoluzione delle crisi la decisione della BCE circa la revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio. 5.   La BCE notifica all’Autorità bancaria europea (ABE) ogni decisione della BCE di concedere o revocare l’autorizzazione a un ente creditizio nonché ogni decadenza dell’autorizzazione. Nel farlo la BCE specifica le ragioni della decisione di revoca di un’autorizzazione e della decadenza di un’autorizzazione.
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