Art. 85 · Notifica alle ANC dell’acquisizione di una partecipazione qualificata

Art. 85

Notifica alle ANC dell’acquisizione di una partecipazione qualificata

In vigore dal 16 apr 2014
Notifica alle ANC dell’acquisizione di una partecipazione qualificata 1.   Un’ANC che riceve una notifica dell’intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio insediato nello Stato membro partecipante, comunica alla BCE tale notifica non oltre cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’, paragrafo 2 della Direttiva 2013/36/UE. 2.   Se l’ANC è tenuta a interrompere il periodo di valutazione a causa di una richiesta di ulteriori informazioni, essa ne dà notifica alla BCE. L’ANC invia ogni informazione ulteriore alla BCE entro cinque giorni lavorativi successivi alla loro ricezione. 3.   L’ANC informa altresì la BCE della data entro la quale la decisione di opporsi o non opporsi all’acquisizione di una partecipazione qualificata deve essere notificata al richiedente in conformità al pertinente diritto nazionale.
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