Art. 81 · Valutazione da parte della BCE dei progetti di decisione di revoca

Art. 81

Valutazione da parte della BCE dei progetti di decisione di revoca

In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione da parte della BCE dei progetti di decisione di revoca 1.   La BCE valuta il progetto di decisione di revoca senza indebito ritardo. In particolare, tiene conto delle ragioni di urgenza rappresentate dall’ANC. 2.   È garantito il diritto a essere sentiti, così come disciplinato dall’.
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