Art. 80
Proposta di revoca di un’autorizzazione da parte delle ANC
In vigore dal 16 apr 2014
Proposta di revoca di un’autorizzazione da parte delle ANC
1. Se l’ANC di riferimento ritiene che l’autorizzazione di un ente creditizio debba essere integralmente o parzialmente revocata, in conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale, compreso il caso di revoca su richiesta dell’ente creditizio, essa presenta alla BCE un progetto di decisione in cui propone la revoca dell’autorizzazione (di seguito un «progetto di decisione di revoca»), unitamente a tutti i documenti giustificativi.
2. L’ANC si coordina con l’autorità nazionale competente per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi (di seguito la «autorità nazionale di risoluzione delle crisi») in relazione ai progetti di decisione di revoca che siano rilevanti per l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi.
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