Art. 78
Decisioni della BCE sulle domande
In vigore dal 16 apr 2014
Decisioni della BCE sulle domande
1. La BCE adotta una decisione su un progetto di decisione di autorizzazione ricevuto da un’ANC entro dieci giorni lavorativi, salvo che sia stata adottata una decisione di proroga del termine massimo in conformità all’, paragrafo 2. Tale decisione può suffragare il progetto di decisione di autorizzazione e, dunque, concedere l’autorizzazione, ovvero opporsi al progetto di decisione di autorizzazione.
2. La BCE fonda la decisione sulla propria valutazione della domanda, del progetto di decisione di autorizzazione e dei commenti formulati dal richiedente ai sensi dell’.
3. Se la BCE non adotta una decisione entro il termine di cui al paragrafo 1, il progetto di decisione di autorizzazione predisposto dall’ANC si intende adottato.
4. La BCE adotta una decisione che concede l’autorizzazione se il richiedente soddisfa tutte le condizioni per l’autorizzazione in conformità al pertinente diritto dell’Unione e al diritto nazionale dello Stato membro in cui il richiedente è insediato.
5. La decisione che concede l’autorizzazione copre le attività del richiedente in qualità di ente creditizio, come disposto dal pertinente diritto nazionale, fatto salvo ogni requisito supplementare per l’autorizzazione, ai sensi del diritto nazionale pertinente, di attività diverse dalla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico e dalla concessione di crediti per proprio conto.
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