Art. 76 · Progetti di decisione delle ANC sull’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio

Art. 76

Progetti di decisione delle ANC sull’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio

In vigore dal 16 apr 2014
Progetti di decisione delle ANC sull’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio 1.   Se l’ANC ritiene che la domanda soddisfi tutte le condizioni per l’autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale, predispone un progetto di decisione in cui propone che la BCE conceda al soggetto l’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio (di seguito il «progetto di decisione di autorizzazione»). 2.   L’ANC si assicura che il progetto di decisione di autorizzazione sia notificato alla BCE e al soggetto richiedente almeno 20 giorni prima della fine del periodo massimo per la valutazione fissato dal pertinente diritto nazionale. 3.   L’ANC può proporre di allegare a un progetto di decisione di autorizzazione raccomandazioni, condizioni e/o restrizioni, in conformità al diritto nazionale e dell’Unione. In tali casi, l’ANC è responsabile per la valutazione del rispetto di tali condizioni e/o restrizioni.
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