Art. 71
Valutazione circa la sussistenza di circostanze particolari
In vigore dal 16 apr 2014
Valutazione circa la sussistenza di circostanze particolari
1. La sussistenza di circostanze particolari che giustificano la classificazione come meno significativo di un soggetto vigilato che altrimenti sarebbe considerato significativo è determinata caso per caso e in modo specifico per il soggetto o gruppo vigilato in questione, e non per categorie di soggetti vigilati.
2. L’ si applica di conseguenza.
3. Gli articoli da 44 a 46 e gli si applicano di conseguenza. La BCE enuncia, in una decisione della BCE, i motivi che hanno condotto alla conclusione secondo cui sussistono delle circostanze particolari.
Storico versioni
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