Art. 70 · Circostanze particolari che determinano la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo

Art. 70

Circostanze particolari che determinano la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo

In vigore dal 16 apr 2014
Circostanze particolari che determinano la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo 1.   Ricorrono circostanze particolari, ai sensi dell’, paragrafo 4, secondo e quinto comma, del regolamento sull’MVU (di seguito le «circostanze particolari»), quando sussistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento sull’MVU e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. 2.   Il termine «circostanze particolari» è interpretato in modo restrittivo.
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