Art. 69
Procedura per la predisposizione di decisioni della BCE su iniziativa della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU
In vigore dal 16 apr 2014
Procedura per la predisposizione di decisioni della BCE su iniziativa della BCE ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU
1. La BCE può richiedere all’ANC di presentare una relazione relativa ai trascorsi prudenziali e al profilo di rischio di un soggetto o di un gruppo vigilato meno significativo. La BCE specifica la data entro la quale tale relazione dovrebbe esserle presentata.
2. La BCE si consulta con l’ANC interessata prima della sua valutazione finale in ordine alla necessità della vigilanza della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
3. La BCE, se conclude che la vigilanza diretta della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo è necessaria al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, adotta una decisione della BCE in conformità al titolo 2.
Storico versioni
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