Art. 68
Procedura per la predisposizione di una decisione della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU su richiesta di un’ANC
In vigore dal 16 apr 2014
Procedura per la predisposizione di una decisione della BCE ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU su richiesta di un’ANC
1. La BCE, su richiesta di un’ANC, valuta se è necessario esercitare la vigilanza diretta conformemente al regolamento sull’MVU in riferimento a un soggetto o a un gruppo vigilato meno significativo al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
2. La richiesta dell’ANC: a) identifica il soggetto o il gruppo vigilato meno significativo rispetto al quale l’ANC ritiene che la BCE dovrebbe assumere la vigilanza diretta, e b) enuncia i motivi in base ai quali la vigilanza della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo si rende necessaria al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
3. La richiesta dell’ANC è accompagnata da una relazione che indica i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio del soggetto o del gruppo vigilato meno significativo in questione.
4. La BCE, se dissente dalla richiesta dell’ANC, si consulta con l’ANC interessata prima della valutazione finale in ordine alla necessità della vigilanza della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
5. La BCE, se decide che la vigilanza diretta della BCE sul soggetto o sul gruppo vigilato meno significativo è necessaria al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, adotta una decisione della BCE in conformità al titolo 2.
Storico versioni
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