Art. 67
Criteri per una decisione della BCE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU
In vigore dal 16 apr 2014
Criteri per una decisione della BCE ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU
1. Ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU, la BCE può decidere in qualsiasi momento, mediante una decisione della BCE, di esercitare direttamente la vigilanza su un soggetto o un gruppo vigilato meno significativo, se ciò è necessario per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
2. Prima di adottare la decisione della BCE di cui al paragrafo 1, la BCE tiene in considerazione, tra l’altro, i seguenti fattori:
a)
se l’ente o il gruppo vigilato meno significativo è o meno prossimo al raggiungimento di uno dei criteri di cui all’, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU;
b)
l’interconnessione del soggetto o del gruppo vigilato meno significativo con altri enti creditizi;
c)
se il soggetto vigilato meno significativo in questione è una filiazione di un soggetto vigilato che ha la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo e ha stabilito una o più filiazioni, anch’esse enti creditizi, oppure una o più succursali in Stati membri partecipanti, di cui una o più di una siano significative;
d)
il fatto che l’ANC non abbia rispettato le istruzioni della BCE;
e)
il fatto che l’ANC non si sia uniformata agli atti di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sull’MVU;
f)
il fatto che il soggetto vigilato meno significativo abbia richiesto o ricevuto indirettamente assistenza finanziaria da parte del FESF o del MES.
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