Art. 66 · Processo di riesame

Art. 66

Processo di riesame

In vigore dal 16 apr 2014
Processo di riesame 1.   In riferimento a ogni Stato membro partecipante, la BCE stabilisce, entro il 1o ottobre di ogni anno civile, se i tre enti creditizi o gruppi vigilati aventi la rispettiva impresa madre insediata in tale Stato membro partecipante debbano essere classificati come soggetti vigilati significativi. 2.   Su richiesta della BCE, le ANC informano la BCE in merito ai tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi nei rispettivi Stati membri partecipanti entro il 1o ottobre dell’anno civile in questione. I tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi sono determinati dalle ANC in base ai criteri stabiliti agli articoli da 50 a 55. 3.   Per ciascuno dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi negli Stati membri partecipanti, l’ANC di riferimento fornisce alla BCE una relazione in merito ai trascorsi prudenziali e al profilo di rischio di ciascuno, salvo che l’ente creditizio o il gruppo vigilato siano già classificati come significativi. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 2, la BCE effettua la propria valutazione. La BCE può, a tal fine, richiedere all’ANC di riferimento di fornire ogni informazione rilevante. 4.   Se, al 1o ottobre di un dato anno, uno o più dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi in uno Stato membro partecipante non sono classificati come soggetti vigilati significativi, la BCE adotta una decisione, conformemente al titolo 2, relativamente a ciascuno dei tre enti creditizi o gruppi vigilati che non è classificato come significativo. 5.   L’, paragrafo 3, si applica di conseguenza.
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