Art. 65 · Criteri per determinare i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante

Art. 65

Criteri per determinare i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante

In vigore dal 16 apr 2014
Criteri per determinare i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante 1.   Un ente creditizio o un gruppo vigilato è classificato come significativo se rappresenta uno dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi in uno Stato membro partecipante. 2.   Ai fini dell’identificazione dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi in uno Stato membro partecipante, la BCE e l’ANC di riferimento prendono in considerazione le dimensioni del soggetto o del gruppo vigilati, come determinate ai sensi degli articoli da 50 a 55.
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