Art. 65
Criteri per determinare i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante
In vigore dal 16 apr 2014
Criteri per determinare i tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante
1. Un ente creditizio o un gruppo vigilato è classificato come significativo se rappresenta uno dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi in uno Stato membro partecipante.
2. Ai fini dell’identificazione dei tre enti creditizi o gruppi vigilati più significativi in uno Stato membro partecipante, la BCE e l’ANC di riferimento prendono in considerazione le dimensioni del soggetto o del gruppo vigilati, come determinate ai sensi degli articoli da 50 a 55.
Storico versioni
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