Art. 62 · Obbligo delle ANC di informare la BCE di una possibile richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte di un soggetto vigilato meno significativo

Art. 62

Obbligo delle ANC di informare la BCE di una possibile richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte di un soggetto vigilato meno significativo

In vigore dal 16 apr 2014
Obbligo delle ANC di informare la BCE di una possibile richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica da parte di un soggetto vigilato meno significativo 1.   Fatto salvo l’obbligo stabilito all’ di informare la BCE in merito al deterioramento della situazione finanziaria di un soggetto vigilato meno significativo, l’ANC informa la BCE non appena apprende della possibile necessità di accordare, a un soggetto vigilato meno significativo, assistenza finanziaria pubblica indiretta da parte del MES a livello nazionale e/o da parte del MES. 2.   L’ANC presenta della BCE, affinché la esamini, la propria valutazione in merito alla situazione finanziaria del soggetto vigilato meno significativo prima di presentarla al MES, fatta eccezione per i casi urgenti debitamente giustificati.
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